Diritto societario e commerciale
Diritto bancario e finanziario
Diritto fallimentare, procedure concorsuali e ristrutturazione del debito
Pareristica, contrattualistica e contenzioso
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Modelli di organizzazione e gestione (D.LGS. N. 231/2001)
Responsabilità medica
Lo Studio Legale Primavera offre consulenza ed assistenza legale nel campo della responsabilità medico-sanitaria; settore nel quale ha conseguito vasta esperienza in anni di attività.
Gli enti ospedalieri e le aziende sanitarie sono responsabili dei danni causati ai pazienti dai medici che prestano servizio presso la struttura. La responsabilità civile per i summenzionati danni ha natura contrattuale. Il principio affonda le sue radici storiche nella giurisprudenza della corte di Cassazione (in particolare Cass. Sez. Unite 11 Gennaio 2008 n.577), ma recentemente la riforma legislativa apportata dalla Legge 24/2017 ha stabilito definitivamente i capisaldi della materia. L’articolo 7 della legge ribadisce infatti che la struttura sanitaria che si avvalga di operatori, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti, risponde sempre contrattualmente ex art. 1218 – 1228 c.c., della loro condotta dolosa e colposa.
La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività’ di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. La normativa definisce invece come extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., la responsabilità dell’operatore sanitario, salvo che non abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale di prestazione sanitaria assunta con il paziente. Così strutturata la materia, per il paziente danneggiato, da un punto di vista pratico, è sufficiente convenire in giudizio l’ente ospedaliero senza che sia necessario individuare il singolo medico che ha commesso l’errore professionale e farlo partecipe del processo.